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Ordinanza — n. 25989/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of posthumous proof and preclusion of re-evaluating trial evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25989/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's decision not to renew the full evidentiary hearing, arguing for a new assessment of proof reliability. The court rejected this, citing the legislature's granted discretion on this matter and the strict preclusion against re-evaluating the trial judge's logical reasoning or substituting their own judgment.

Regesto Legislator

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Art. 603, comma 1, cod. proc. pen.; The Court of Cassation lacks the authority to re-evaluate the trial judge's assessment of evidence or substitute its own reasoning, as the legislature has granted discretion on whether to renew the full evidentiary hearing.

Parole chiave

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Cassation appeal inadmissibility preclusion of re-evaluation discretionary evidentiary renewal substitution of judicial reasoning posthumous proof exception revisione della sentenza penale motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 603, comma 1, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRESI SIMONE nato a PATTI il 07/11/1993 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

. Letto il ricorso proposto nell'interesse di Simone Barresi; ritenuto che, fuori dalla ricorrenza di prove postume, la motivazione della Corte di merito che non ritiene necessario procedere alla rinnovazione della completa ed esaustiva istruzione dibattimentale, non è censurabile con il ricorso per cassazione attesa la discrezionalità riconosciuta sul tema dal legislatore processuale (art. 603, comma 1, cod. proc. pen.); ritenuto altresì che i restanti motivi di ricorso, con cui, prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati di rapina e lesioni personali, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza dei reati contestati (si vedano, in particolare, pagg. 4-5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 maggio