Italian Court dismisses appeals regarding criminal liability concurrence and attempt threshold due to preclusion rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Surace and Rizzo inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for a re-evaluation of criminal liability, the attempt threshold, and the offense's non-triviality, but the court found these arguments precluded. The court ruled that it cannot substitute its own assessment of evidence or re-examine the logical consistency of the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation is precluded from substituting its own evaluation of procedural results with that of lower courts or from re-examining the logical soundness of the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SURACE LUCREZIA nato a MESSINA il 01/01/1964 RIZZO GIOVANNI nato a MESSINA il 02/02/1957 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Giovanni Rizzo e Lucrezia Surace; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla valutazione della responsabilità in concorso, il superamento della soglia di punibilità del tentativo e la qualificazione circostanziale del fatto, anche in termini di non tenue offensività del fatto, prospettando un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già proposte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputata e della sussistenza del reato contestato (pag. da 5 a 8 della motivazione). considerato che i motivi in tema di trattamento sanzionatorio pure si scontrano con un apparato argomentativo congruente, per quanto sintetico, della Corte di merito, difettando per l'effetto della necessaria specificità; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2024.