Ordinanza — n. 25987/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOZZAOTRA GIUSEPPE nato a SORRENTO il 17/11/1977 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; . Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Bozzaotra; ritenuto che il motivo unico di ricorso, con cui si deduce la inosservanza della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. C, in riferimento all'art. 493, comma 3, cod. proc. pen.) è manifestamente infondato in diritto, atteso che il giudice acquisisce nel processo le prove documentali richieste dalle parti o comunque necessarie ai fini del decidere, dovendo solo la parte richiedente offrire il documento in lettura alle altre parti, che hanno facoltà di esporre le ragioni del dissenso ad una tale acquisizione, senza che tuttavia sia richiesto alcun consenso esplicito alla acquisizione del dato meramente documentale (Sez. 5, n. 23004 del 09/03/2017, Rv. 270218 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 25987/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 maggio 2024.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOZZAOTRA GIUSEPPE nato a SORRENTO il 17/11/1977 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; .
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Giuseppe Bozzaotra; ritenuto che il motivo unico di ricorso, con cui si deduce la inosservanza della legge processuale (art. 606, comma 1, lett. C, in riferimento all'art. 493, comma 3, cod. proc. pen.) è manifestamente infondato in diritto, atteso che il giudice acquisisce nel processo le prove documentali richieste dalle parti o comunque necessarie ai fini del decidere, dovendo solo la parte richiedente offrire il documento in lettura alle altre parti, che hanno facoltà di esporre le ragioni del dissenso ad una tale acquisizione, senza che tuttavia sia richiesto alcun consenso esplicito alla acquisizione del dato meramente documentale (Sez. 5, n. 23004 del 09/03/2017, Rv. 270218 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 maggio 2024.