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Ordinanza — n. 25986/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as generic for lacking specific grounds under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25986/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Maria Calabrese's appeal inadmissible due to the generic nature of her arguments. She contested the subjective element of the crime of receiving stolen goods, but the court found her grounds indeterminate and lacking the required specificity. Consequently, the court ruled that the lower court's reasoning was logically sound and the appeal failed to provide necessary elements for judicial review.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if its grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism and preventing the appellate judge from exercising their supervisory power.

Parole chiave

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generic appeal grounds indeterminate arguments subjective element crime receiving stolen goods criminal procedure code inadmissible appeal specificity requirements motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CALABRESE MARIA nato a NAPOLI il 06/06/1972 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il.ricorso proposto nell'interesse di Maria Calabrese, ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità con particolare riferimento all'insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione contestato all'odierna ricorrente, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che il giudice, con congrui argomenti logici e giuridici, ha indicato analiticamente le ragioni poste alla base dell'affermazione di responsabilità (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C