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Ordinanza — n. 25985/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25985/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25985/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSONI VALENTIN nato a TIMISOARA( ROMANIA) il 28/06/1994 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Valentin Tosoni, - osservato che l'unico motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze - in particolare lamentando il giudizio di subvalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva applicata - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25985/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSONI VALENTIN nato a TIMISOARA( ROMANIA) il 28/06/1994 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Valentin Tosoni, - osservato che l'unico motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze - in particolare lamentando il giudizio di subvalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva applicata - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Parole chiave

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scrutinio per merito comparativo attenuazione libera della pena risarcimento per errore giudiziario valutazioni mediche contrastanti economicità del trattamento metodo del computo differenziale
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSONI VALENTIN nato a TIMISOARA( ROMANIA) il 28/06/1994 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Valentin Tosoni, - osservato che l'unico motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze - in particolare lamentando il giudizio di subvalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva applicata - non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Pres.dente