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Sentenza — n. 25984/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment because the crime was extinguished by the withdrawal of the complaint.

Numero d'incarto Sentenza — n. 25984/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Milan Court of Appeal's judgment without remittal because the underlying crime was extinguished by the withdrawal of the complaint. Both the defense and the civil party formally accepted this withdrawal while the cassation appeal was pending. The court ruled that this procedural extinction takes precedence over any other grounds for inadmissibility, mandating the annulment of the contested decision.

Regesto Legislator

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Art. 646 cod. pen.; Art. 340, comma 4 cod. proc. pen.: The withdrawal of the complaint extinguishes the crime, a fact that prevails over procedural inadmissibility and requires the higher court to annul the judgment if the appeal was timely filed.

Parole chiave

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withdrawal of complaint extinction of crime cassation annulment procedural priority criminal liability civil party acceptance timely appeal ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 646 cod. pen.
Decidendo -sul ricorso proposto -nell'interesse di Sam-uel Vasquenz, che contesta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 646 cod. pen..
Art. 340, comma 4 cod. proc. pen.
Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese, che seguono pertanto la disciplina normativamente prevista (art. 340, comma 4 cod. proc. pen.), con la condanna dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 646 cod. pen
Decidendo -sul ricorso proposto -nell'interesse di Sam-uel Vasquenz, che contesta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 646 cod. pen..
art. 340, comma 4 cod. proc. pen
Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese, che seguono pertanto la disciplina normativamente prevista (art. 340, comma 4 cod. proc. pen.), con la condanna dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv 227681
Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326
24246 del 25/02/2004, Rv 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VASQUENZ SAMUEL nato a PAVIA il 02/09/1985 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Decidendo -sul ricorso proposto -nell'interesse di Sam-uel Vasquenz, che contesta violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 646 cod. pen.. Rilevato che con memoria ed allegati in data 3 maggio 2024, il difensore e procuratore speciale del ricorrente ha chiesto dichiararsi improcedibile il reato contestato per intervenuta rimessione di querela; Rilevato altresì che il difensore e procuratore speciale della parte civile (legale rapp.te p.t. della Sannsonite s.p.a.) in data 14 maggio 2024 ha trasmesso a mezzo p.e.c. atto di rimessione di querela (in data 13 maggio 2024) con pedissequa accettazione dell'imputato;

Ritenuto che il reato per cui è stato proposto ricorso è estinto per intervenuta rimessione di querela. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. La rimessione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv 227681; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326).

Nessuna particolare pattuizione riguarda il regolamento delle spese, che seguono pertanto la disciplina normativamente prevista (art. 340, comma 4 cod. proc. pen.), con la condanna dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per rimessione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il consigliere estensore Il Presi