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Ordinanza — n. 25982/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25982/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25982/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELASAR ASHRAF nato a MILANO il 17/04/1981 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ash-raf Elasar, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze in particolare lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuati generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25982/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELASAR ASHRAF nato a MILANO il 17/04/1981 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ash-raf Elasar, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze in particolare lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuati generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione attenuazione della pena sanzione sostitutiva revisione della sentenza penale motivi di cassazione modalità di calcolo dell'ammenda
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELASAR ASHRAF nato a MILANO il 17/04/1981 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Ash-raf Elasar, ritenuto che l'unico motivo di ricorso che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze in particolare lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuati generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 7 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Estensore Il Presidente