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Ordinanza — n. 25981/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of specific argumentation and preclusion rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25981/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Iacob Florin Ciprian and Iacob Raluca inadmissible. Ciprian's arguments were rejected as repetitive and lacking specific critique, while Raluca's challenge was barred by preclusion rules preventing the court from re-evaluating factual reconstructions. Consequently, the appeals were dismissed, and both appellants were ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must contain specific and arguable grounds; the Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or logical tenacity of lower court reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal lack of specific argumentation preclusion in cassation repetitive grounds rejection factual re-evaluation ban recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale pentito

Disposizioni normative citate

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Art. 131bis cod. pen.
Letti i-ricorsi proposti nel rispettivo interesse di Iacob Florin Ciprian e Iacob Raluca, ritenuto che il primo motivo del ricorso di Iacob Florin Ciprian che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod.
Art. 642 cod. pen.
Art. 367 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
art. 131bis cod. pen
Letti i-ricorsi proposti nel rispettivo interesse di Iacob Florin Ciprian e Iacob Raluca, ritenuto che il primo motivo del ricorso di Iacob Florin Ciprian che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod.
art. 642 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: IACOB FLORIN CIPRIAN nato il 07/04/1978 IACOB RALUCA nato il 16/04/1985 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; bn

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i-ricorsi proposti nel rispettivo interesse di Iacob Florin Ciprian e Iacob Raluca, ritenuto che il primo motivo del ricorso di Iacob Florin Ciprian che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen., è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 6 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; osservato che il secondo motivo del ricorso di Iacob Florin Ciprian che denuncia vizio di motivazione sulla mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena è manifestamente infondato; che la sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag.

6) ha posto a base del rigetto della richiesta di applicazione del beneficio argomentazioni logiche e ineccepibili esprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati, secondo un giudizio tipicamente di merito, che non scade nell'illogicità quando, come nel caso in esame, la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reato, ma esamini l'incidenza dell'illecito sulla capacità a delinquere dell'imputato e, quindi, evidenzi aspetti soggettivi della personalità dell'imputato che ne hanno orientato la decisione; considerato che l'unico motivo del ricorso di Iacob Raluca che contesta la correttezza della motivazione posta a base della mancata declaratoria di prescrizione del reato di cui all'art. 642 cod. pen. denunciando la illogicità della motivazione sulla base di una diversa ricostruzione storica dei fatti o non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

• Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna- i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 maggio 2024 Il Consigliere Est