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Ordinanza — n. 25749/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic grounds and failure to cite specific legal provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25749/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Maurizio Spina's appeal against the Second Instance Court's conviction inadmissible. Spina argued the conviction lacked specific reasoning regarding acquittal grounds and mischaracterized the drug possession as personal use. The court rejected these claims because the appeal was too generic, failed to link arguments to the lower court's specific findings, and ignored clear evidence of trafficking.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, lett. b) c.p.p.; Art. 360, comma 1, lett. c) c.p.p.: An appeal is inadmissible for genericity if it lacks specific indications correlating the grounds of the appealed decision with the reasons of the appeal, ignoring the statements of the censured provision.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissible appeal drug trafficking conviction personal use defense procedural acquittal deposizioni attendibili responsabilità penale momento del reato

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, lett. b) c.p.p.
Art. 360, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 129 cod. proc. pen.
Va infine ricordato che il rilievo di una causa di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. richiede l'evidenza, nel caso di specie certamente insussistente (ex multis, Sez.
Art. 73, comma V, DPR 309/1990
Spina Maurizio ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma V, DPR 309/1990.
art. 129 cod. proc. pen
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione non essendo stato argomentato alcunchè sulle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen e comunque poiché il fatto avrebbe dovuto essere inquadrato nella ipotesi penalmente irrilevante di uso personale delle sostanze detenute.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli
236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).
Sez. 6, n. 23836 del 14/05/2013
richiede l'evidenza, nel caso di specie certamente insussistente (ex multis, Sez. 6, n. 23836 del 14/05/2013 Ud.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Corte Cost.sent.n.186/2000
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINA MAURIZIO nato a NAPOLI 11 12/10/2004 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

Spina Maurizio ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma V, DPR 309/1990. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione non essendo stato argomentato alcunchè sulle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen e comunque poiché il fatto avrebbe dovuto essere inquadrato nella ipotesi penalmente irrilevante di uso personale delle sostanze detenute. Il ricorso è inammissibile. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della motivazione della sentenza impugnata, che, in accoglimento dei motivi di appello, aveva riqualificato il fatto contestato nella ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma V, DPR 309/1990.

Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Inoltre, non risulta mai essere stata prospettata alcuna doglianza circa la riconducibilità del fatto a mero uso personale delle sostanze (censura che, comunque, risulta manifestamente infondata attesa la etertgeneità delle sostanze detenute, il confezionamento in dosi pronte per la vendita, il possesso di una consistente somma pari ad €.697 in contanti, dati deponenti senza possibilità di equivoco alcuno per una attività di spaccio).

Va infine ricordato che il rilievo di una causa di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. richiede l'evidenza, nel caso di specie certamente insussistente (ex multis, Sez. 6, n. 23836 del 14/05/2013 Ud. (dep. 31/05/2013) Rv. 256130 - 01). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il