Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25747/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic lack of motivation regarding non-prosecution grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25747/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Kasntini Salah inadmissible due to a generic and specific lack of motivation. The appellant claimed the lower court failed to argue for non-prosecution under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, ignoring the original judgment's dismissal based on lack of prosecution authority. The court ruled that such a complaint is invalid without specific correlation to the cited reasoning and without evidence that the non-prosecution ground actually existed.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible for genericity if it fails to specify the correlation between the appealed decision's reasoning and the grounds of the appeal, and a claim of non-prosecution requires concrete evidence of the ground's existence.

Parole chiave

Generato dall'IA
genericity of appeal lack of motivation non-prosecution grounds prosecution authority inadmissible appeal procedural defect costs of appeal carenza di credibilità oggettiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen.
La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della motivazione della sentenza impugnata, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per difetto di procura ai sensi dell'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen..
Art. 129 cod. proc. pen.
Va comunque ricordato che il rilievo di una causa di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. richiede l'evidenza, nel caso di specie certamente insussistente ( ex multis, Sez.
Art. 73 comma 1 DPR 309/1990
Kasntini Salah ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 1, DPR 309/1990.
art. 129 cod. proc. pen
Va comunque ricordato che il rilievo di una causa di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli
236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).
Sez. 6, n. 23836 del 14/05/2013
richiede l'evidenza, nel caso di specie certamente insussistente ( ex multis, Sez. 6, n. 23836 del 14/05/2013 Ud.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Corte Cost.sent.n.186/2000
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KASNTINI SALAH nato il 05/07/1975 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

Kasntini Salah ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 1, DPR 309/1990. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità non essendo stato argomentato alcunchè sulle cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della motivazione della sentenza impugnata, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per difetto di procura ai sensi dell'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen..

Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Va comunque ricordato che il rilievo di una causa di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. richiede l'evidenza, nel caso di specie certamente insussistente ( ex multis, Sez. 6, n. 23836 del 14/05/2013 Ud. (dep. 31/05/2013) Rv. 256130 - 01).

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Predete