Italian court dismisses appeal for generic lack of motivation regarding non-prosecution grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Kasntini Salah inadmissible due to a generic and specific lack of motivation. The appellant claimed the lower court failed to argue for non-prosecution under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, ignoring the original judgment's dismissal based on lack of prosecution authority. The court ruled that such a complaint is invalid without specific correlation to the cited reasoning and without evidence that the non-prosecution ground actually existed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 comma 1 ter cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible for genericity if it fails to specify the correlation between the appealed decision's reasoning and the grounds of the appeal, and a claim of non-prosecution requires concrete evidence of the ground's existence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KASNTINI SALAH nato il 05/07/1975 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
Kasntini Salah ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 1, DPR 309/1990. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità non essendo stato argomentato alcunchè sulle cause di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della motivazione della sentenza impugnata, che ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello per difetto di procura ai sensi dell'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen..
Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Va comunque ricordato che il rilievo di una causa di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen. richiede l'evidenza, nel caso di specie certamente insussistente ( ex multis, Sez. 6, n. 23836 del 14/05/2013 Ud. (dep. 31/05/2013) Rv. 256130 - 01).
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Predete