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Ordinanza — n. 25746/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming generic mitigating circumstances were wrongly denied due to lack of confession analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25746/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Mario Pomatico's appeal inadmissible regarding the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued that the confession was not sufficiently valued by the lower court, while the defense contended a flaw in the reasoning process. The court ruled that the appellate judge's factual assessment of the defendant's character and the nature of the offense was legally sound and not subject to re-evaluation on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The appellate court's judgment on generic mitigating circumstances is final and binding unless contradictory, requiring only a reference to the most significant elements rather than a detailed analysis of all confessions.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances confession analysis appellate review factual assessment inadmissible appeal criminal procedure Italian Penal Code delitto contro l'ambiente

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
L' apparato argomentativo della sentenza impugnata, in cui sono illustrati i fattori negativi che non consentivano il riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod.
Art. 133 cod. pen.
Va ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
art. 133 cod. pen
Va ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POMATICO MARIO nato a NAPOLI il 29/03/1984 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord che ha condannato Pomapítico Mario per il reato di cui all'art. 73, comma 4, DPR 309/1990.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non essendo stata valorizzata a tal fine la confessione dell'imputato.

3. Il ricorso è inammissibile. Va ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

In sintesi, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549). Tanto premesso , la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce dell'oggettivo disvalore del fatto, commesso sotto l'apparenza dello svolgimento di una attività lecita, ossia la coltivazione della cannabis cd " light".

Né si coglie alcun travisamento rispetto all'apprezzamento delle ammissioni dell'imputato, avendo la Corte territoriale esattamente rilevato che il predetto si era limitato a fornire i nomi dei due acquirenti già noti alle forze dell'ordine. L' apparato argomentativo della sentenza impugnata, in cui sono illustrati i fattori negativi che non consentivano il riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen è dunque conforme ai principi sopra riportati e non presenta alcuna aporia di ordine logico.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12 giugno