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Ordinanza — n. 25744/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for large quantity of marijuana found in residence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25744/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Gianluca Verdicchio inadmissible, upholding his conviction for drug trafficking under Article 73 of DPR 309/1990. The appellant argued for a lesser charge based on the quantity of 960 marijuana doses found in his home, but the court found the first-instance judgment sufficiently motivated regarding the scale of the operation. The court ruled that such a high number of doses inherently excludes the possibility of a 'minor' trafficking offense, rendering the appeal without merit.

Regesto Legislator

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Art. 73 DPR 309/1990; The court must evaluate all elements of the offense including quantity and quality of drugs; a large number of doses precludes the qualification of minor trafficking.

Parole chiave

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drug trafficking marijuana quantity minor offense exclusion DPR 309/1990 appeal inadmissibility scale of operation criminal conviction diritti della difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 4, DPR 309/1990
Art. 73, comma 5, DPR 309/1990

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016
Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018
Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018
Sez. 6, n. 15642 del 15 aprile 2015
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERDICCHIO GIANLUCA nato a NAPOLI il 19/05/1988 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1.La Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che ha condannato Verdicchio Gianluca per il reato di cui all'art. 73, comma 4, DPR 309/1990. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo vizio di manifesta illogicità e carenza di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che doveva essere ricondotto alla fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, V comma, DPR 309/90 2.

Il ricorso è manifestamente infondato. In ordine alla qualificazione del fatto contestato, la sentenza impugnata, unitamente alla pronuncia di primo grado con la quale forma un unico corpo motivazionale, offre una congrua ed esaustiva motivazione, facendo riferimento ai significativi elementi attinenti al quantitativo di marijuana rinvenuto presso l'abitazione dell'imputato, pari a 960 dosi medie singole, sintomatiche dello svolgimento di una attività di spaccio su larga scala, attesa anche la notoria deperibilità della sostanza, destinata dunque ad essere prontamente smerciata.

La pronuncia è quindi pienamente rispettosa dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiedono, sia per l'applicazione che per l'esclusione dell'art. 73, comma 5, D P R 3 0 9 / 1 99 0, di valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti): cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv. 268293; Sez. 6„ n. 27809 del 05/03/2013 Rv. 255856 - 01-;

Sez. U - n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01). ). Nel caso di specie, il considerevole numero delle dosi da immettere sul mercato è stato correttamente considerato come escludente la configurabilità della ipotesi lieve. Va in proposito altresì ricordato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, al di là del peso ponderale, il grado di offensività della condotta di detenzione a fini di spaccio è invece rivelato in concreto dal dato del principio attivo e del numero delle dosi ricavabili e potenzialmente da diffondere sul mercato (Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018, Rv. 272942 - 01) e che le ipotesi di cd " piccolo spaccio"si caratterizzano proprio per la modesta entità delle dosi divulgabili, detenute come provvista per la vendita, che devono essere conteggiabili " a decine" ( e non, come nel caso di specie, a centinaia:

Sez. 6, n.15642 del 15 aprile 2015, Driouech, Rv 263068-01).

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024 Il Con igliere iestens