Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for manifestly unfounded lack of motivation claims.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Anna Esposito's appeal inadmissible, upholding her conviction for drug trafficking under Article 73 of the 1990 Drug Law. The appellant argued the lower court failed to qualify the crime as minor and incorrectly denied continuity with prior acts, citing a two-year detention period. The court rejected these claims, affirming that the substantial quantity of cocaine and cash found justified the serious charge and that the detention period legally interrupted any criminal continuity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73 DPR 309/1990; Art. 73, comma 5 DPR 309/1990: The Court of Cassazione holds that appeals claiming manifest illogicity or lack of motivation regarding drug trafficking severity or continuity are inadmissible when the first-instance judgment provides exhaustive reasoning based on all statutory elements, including quantity, value, and temporal interruptions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO ANNA nato a FORMIA il 02/11/1988 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1.La Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha condannato Esposito Anna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, DPR 309/1990. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo vizio di manifesta illogicità e carenza di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che doveva essere ricondotto alla fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, V comma, DPR 309/90. Ha inoltre dedotto vizio di motivazione in ordine al diniego del riconoscimento della continuazione con un fatto giudicato in una precedente sentenza.
2. Il ricorso è manifestamente infondato. In ordine alla qualificazione del fatto contestato, la sentenza impugnata, unitamente alla pronuncia di primo grado con la quale forma un unico corpo motivazionale, offre una congrua ed esaustiva motivazione, facendo riferimento ai significativi elementi attinenti alla condotta dell'imputata quali il consistente numero delle dosi medie rinvenute ( 249 dosi medie di cocaina); alla altrettanto consistente somma di denaro rinvenuta presso l'abitazione della Esposito, pari a 15 mila euro, segno della redditività della attività di spaccio, di certo non modesta.
La pronuncia è quindi pienamente rispettosa dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiedono, sia per l'applicazione che per l'esclusione dell'art. 73, comma 5, DPR 3 0 9 / 1 9 9 0 , di valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti): cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv. 268293; Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013 Rv. 255856 - 01-;
Sez. U - n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01). Quanto, poi, al diniego del riconoscimento della continuazione, va ribadito il consolidato principio secondo cui accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisce una questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto da adeguata motivazione. (Sez. 1, n. 12936 del 03/12/2018, Rv. 275222 ;Sez. 6, n. 49969 del 21/09/2012 Rv. 254006 - 01) . Orbene, la sentenza impugnata ha sottolineato, in proposito, il lasso temporale intercorso tra i fatti ( due anni e sei mesi) e il fatto che, in detto periodo, l'imputata era stata in regime di detenzione, che è circostanza idonea ad interrompere una progettualità criminosa.
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024 Il Consigliere estenso