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Ordinanza — n. 25740/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug possession conviction for lack of minor offense justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25740/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Napolano's appeal inadmissible, upholding his conviction for cocaine possession under Article 73 of the Drug Trafficking Law. The appellant argued the crime should be classified as minor due to specific circumstances, but the court found the 52-gram weight, high purity, and large number of doses proved significant criminal harm. Consequently, the court ruled that the statutory requirement for a 'minor offense' was not met, confirming the lower court's qualification of the act.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, DPR 309/1990; The crime of minor drug possession is established only when the conduct exhibits minimal criminal offensiveness, assessed through a comprehensive evaluation of quantity, quality, and market potential.

Parole chiave

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minor drug possession cocaine possession criminal offensiveness drug trafficking law quantitative assessment market potential inadmissible appeal godimento dei diritti civili

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 1, DPR 309/1990
Con unico motivo deduce vizio di manifesta illogicità e totale carenza di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che doveva essere ricondotto alla fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, V comma, DPR 309/90 2.
Art. 73, comma 5, DPR 309/1990
Con unico motivo deduce vizio di manifesta illogicità e totale carenza di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che doveva essere ricondotto alla fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, V comma, DPR 309/90 2.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016
Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013
Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013 Rv.
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018
Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019
17674 del 09/04/2019, Abazi, non massimata; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep.
Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018
278615-01; Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep.
Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010
275044-01; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu, Rv.
Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018
Sez. 6, n. 15642 del 15 aprile 2015
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLANO GIUSEPPE nato a VILLARICCA il 28/04/1973 avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; • Motivi della decisione 1.La Corte d'Appello di Napoli ha confermato in punto di responsabilità la sentenza del Tribunale di Napoli Nord che ha condannato Napolano Giuseppe per il reato di cui all'art. 73, comma 1, DPR 309/1990).detenzione di sostanza stupefacente di tipo cocaina. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato.

Con unico motivo deduce vizio di manifesta illogicità e totale carenza di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto che doveva essere ricondotto alla fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, V comma, DPR 309/90 2. Il ricorso è manifestamente infondato. In ordine alla qualificazione del fatto contestato, la sentenza impugnata, unitamente alla pronuncia di primo grado con la quale forma un unico corpo motivazionale, offre una congrua ed esaustiva motivazione, facendo riferimento ai significativi elementi attinenti alla condotta dell'imputato quali il dato ponderale (52 gr), il principio attivo (48%), il numero di dosi ricavabili (169), il fatto che l'imputato stesse logicamente svolgendo la funzione di trasporto della droga.

La motivazione, che ha escluso la minima offensività del fatto in considerazione dei chiari indici rivelatori della attività di spaccio e del considerevole numero di dosi di stupefacente da immettere sul mercato, è quindi pienamente rispettosa dei canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiedono, sia per l'applicazione che per l'esclusione dell'art. 73, comma 5, D P R 3 0 9 / 1990, di valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti): cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 45694 del 28/09/2016,Rv. 268293;

Sez. 6, n. 27809 del 05/03/2013 Rv. 255856 - 01-; Sez. U - n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 - 01).). La Corte costituzionale, peraltro, con la sentenza n. 40 del 2019, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di otto anni di reclusione anziché di anni sei, si è soffermata sulla fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 73, sviluppando considerazioni di certa conducenza ai finii di interesse e sulla base del diritto vivente in materia.

Nell'evidenziare la divaricazione di ben quattro anni venutasi a creare tra il minimo edittale di pena previsto dal comrna 1 dell'art. 73 cit. e il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo, il Giudice delle leggi ha rilevato che «il costante orientamento della Corte di cassazione è nel senso che la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione».Le considerazioni che precedono inducono conclusivamente a confermare che, secondo diritto vivente, l'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta e che, al riguardo, il giudice di merito deve procedere ad una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice pur potendo, all'esito, uno solo di essi essere ritenuto tale da escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità». (ex plurimis:

Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione; Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi, non massimata; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615-01; Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275044-01; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu, Rv. 246649-01). Nel caso di specie, il considerevole numero delle dosi da immettere sul mercato è stato correttamente considerato come escludente la configurabilità della ipotesi lieve. Va in proposito altresì ricordato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, al di là del peso ponderale, il grado di offensività della condotta di detenzione a fini di spaccio è invece rivelato in concreto dal dato del principio attivo e del numero delle dosi ricavabili e potenzialmente da diffondere sul mercato (Sez. 4, n. 24509 del 09/05/2018, Rv. 272942 - 01) e che le ipotesi di cd" piccolo spaccio"si caratterizzano proprio per la modesta entità delle dosi divulgabili, detenute come provvista per la vendita, che devono essere conteggiabili " a decine" ( e non, come nel caso di specie, a centinaia:

Sez. 6, n.15642 del 15 aprile 2015, Driouech, Rv 263068-01).

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso