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Ordinanza — n. 25736/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal due to valid withdrawal, ordering costs and fine under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25736/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the appellant validly withdrew the request upon filing. The appellant, convicted of a tax-related offense, had previously submitted a timely withdrawal before the hearing. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a monetary fine.

Regesto Legislator

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Art. 591 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A withdrawal of appeal filed before the hearing renders the appeal inadmissible, and the appellant bears the costs and fine.

Parole chiave

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valid withdrawal of appeal inadmissibility under Art 591 procedural costs allocation monetary fine imposition Italian Criminal Procedure Code dipendenza da sostanze stupefacenti ritiro della querela penale conseguenze del ritiro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591 c.p.p.
Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591 cod proc pen.
Art. 616 c.p.p.
Art. 444 c.p.p.
E IN DIRITTO Kheili Raed, a mezzo del proprio difensore di fiducia, impugna la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art. 444 cod.
Art. 73 DPR, V comma, DPR 309/1990
pen., che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 DPR, V comma, DPR 309/1990.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO Kheili Raed, a mezzo del proprio difensore di fiducia, impugna la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., che lo ha condannato per il reato di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KEHILI RAED ( CUI 060CFMX ) nato il 11/06/1994 avverso la sentenza del 11/01/2024 del TRIBUNALE di RIMINIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Kheili Raed, a mezzo del proprio difensore di fiducia, impugna la sentenza in epigrafe, pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen., che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 DPR, V comma, DPR 309/1990. Il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso depositando tempestivamente valida rinuncia. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 591 cod proc pen. Segue a norma dell'art.616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di C 500,00 a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C. 500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 giugno 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente