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Ordinanza — n. 25735/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of manifest error in legal qualification of drug possession facts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25735/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities under Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the lower court incorrectly classified drug possession as a criminal offense rather than a mere administrative violation. The Court found no manifest error because the specific circumstances of hiding cocaine and possessing cash clearly indicated intent to traffic, justifying the criminal charge.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 143, comma 2-bis c.p.p.: An appeal challenging the legal qualification of facts is admissible only for manifest error, which requires the qualification to be immediately obvious and devoid of any room for opinion.

Parole chiave

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manifest error standard legal qualification appeal drug trafficking intent inadmissibility without formalities administrative vs criminal offense perseguimento penale per diffamazione facoltà di astenersi dal testimoniare false dichiarazioni senza giuramento

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 1, comma 62 della legge 23.6.2017 n. 103
pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n.
Art. 143, comma 2-bis cod. proc. pen.
"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 143, comma 2-bis, cod.
Art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Ciò premesso, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 73, V comma DPR 309/1990
Art. 75 DPR 309/1990
L'esponente deduce l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto, rientrante invece nel mero illecito amministrativo di cui all'art. 75 DPR 309/1990.
art. 444 cod. proc. pen
Elezi Mefat ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022
281116 - 01; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELEZI MEFAT nato il 24/10/2000 avverso la sentenza del 29/12/2023 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHEI; Motivi della decisione 1. Elezi Mefat ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Perugia in relazione al reato di cui all'art.73, V comma, DPR 309/1990. L'esponente deduce l'erroneità della qualificazione giuridica del fatto, rientrante invece nel mero illecito amministrativo di cui all'art. 75 DPR 309/1990.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e sg.. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 143, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).

Ciò premesso, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021 , Rv. 281116 - 01; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 - 01).

Orbene, é agevole rilevare che non ricorre alcun caso di errore manifesto, riguardando la contestazione la detenzione di 21 involucri di cellophane termosaldato contenenti cocaina, occultati nel vano portaoggetti della vettura e nella tasca dei pantaloni, che, per le modalità di confezionamento e occultamento dovevano considerarsi destinate allo spaccio, essendo stato l'imputato trovato in possesso di denaro in contanti pari ad €.320,00.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. AL Così deciso in R