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Ordinanza — n. 25734/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for pleading motivation defects outside statutory grounds for plea bargain appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25734/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the appellant raised a defect in reasoning regarding grounds for acquittal. The appellant argued the preliminary judgment failed to justify acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that since the plea bargain request and subsequent appeal occurred after August 3, 2017, only specific statutory grounds for cassation are permissible. Consequently, the claimed lack of motivation was rejected as it did not fall within the limited scope of allowable appeals.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 444 c.p.p.: Appeals against plea bargain applications are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, legal qualification, and penalty legality, excluding general defects in reasoning or failure to cite acquittal grounds.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea bargain procedure defect in reasoning acquittal grounds Cassation limits procedural admissibility statutory grounds corresponsabilità della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
L'esponente deduce vizio di motivazione, poiché la sentenza impugnata non aveva reso alcuna motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 444 c.p.p.
Ramaj Noli ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 1, comma 51, della L. 23.6.2017 n. 103
L'esponente deduce vizio di motivazione, poiché la sentenza impugnata non aveva reso alcuna motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103
pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Art. 123, comma 2-bis, c.p.p.
art. 444 cod. proc. pen
Ramaj Noli ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
L'esponente deduce vizio di motivazione, poiché la sentenza impugnata non aveva reso alcuna motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMAJ NOLI nato il 15/07/1978 avverso la sentenza del 23/11/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RAVENNAdato a iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Ramaj Noli ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Ravenna in relazione al reato di cui all'art.73 DPR 309/1990. L'esponente deduce vizio di motivazione, poiché la sentenza impugnata non aveva reso alcuna motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

2. Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e sg. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. lik3, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Orbene, é agevole rilevare che i vizi lamentati non rientrabo tra i motivi prospettabili con il ricorso per cassazione.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024 I Consi liere estensore