Italian court dismisses appeal for genericity, rejecting vague sentencing argument without specific factual correlation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the arguments regarding sentencing. The appellant claimed the appellate court failed to evaluate the sentencing scale, but the court found the lower court's reasoning sufficient as it started from the minimum base and applied maximum reduction for attempted theft. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible for genericity if it lacks specific indications correlating the grounds of the appealed decision with the arguments of the appeal, ignoring the specific reasoning of the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTELLA GIANANTONIO MARIA nato a AOSTA il 15/12/1998 avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; 4,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Martella Gianantonio Maria ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di tentativo di furto con strappo. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla assenza di valutazione del motivo di appello riguardante la dosimetria della pena, erroneamene giudicato generico dalla Corte territoriale. Il ricorso è inammissibile. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. I giudici d'appello hanno infatti rilevato che la pena non era suscettibile di ulteriori diminuizioni, poiché il Tribunale era partito dalla pena base determinata nel minimo ed aveva applicato la massima riduzione per il tentativo.
Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesime al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 giugno 2024 Il Consigli re estensore [l