Italian court dismisses appeal for generic lack of reasoning without specific factual correlation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Vincenzo Bava's appeal against his conviction for drunk driving inadmissible due to the generic nature of his complaints. Bava argued the lower court failed to evaluate evidence for acquittal, but the appellate court found his arguments lacked specific factual correlation to the original decision. Consequently, the appeal was rejected, and Bava was ordered to pay 3,000 euros in court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the contested decision's reasoning and the arguments presented by the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAVA VINCENZO nato a TORINO il 24/09/1976 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
Bava Vincenzo ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla assenza di valutazione degli atti ai fini del proscioglimento dell'imputata. Il ricorso è inammissibile. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 Euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 giugno 2024 Il Consig iere estensore Il Presi