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Ordinanza — n. 25729/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic grounds and failure to cite new procedural law requirements.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25729/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible due to generic and specific arguments failing to address the lower court's reasoning. The appellant claimed the prosecution was time-barred under new 2022 legislation and challenged an aggravated theft charge, but the court found these points lacked specific correlation to the contested decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 625, comma 1, n.2 cod. pen.; Art. 360, n. 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are generic and fail to establish a specific correlation with the contested decision, or if they raise a procedural issue regarding new laws that has already been ruled inadmissible by precedent.

Parole chiave

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generic appeal grounds specificity requirement new procedural law querela requirement inadmissible appeal aggravated theft court costs gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 625, comma 1, n.2 cod. pen.
A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità e della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.2 cod.
d.lgs n.150 del 2022
Deduce inoltre che a seguito della entrata in vigore del d.lgs n.150 del 2022, doveva essere dichiarata l'improcedibilità della azione penale, non essendo stata depositata alcuna querela.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtellui
sez. 4 - n. 495:1.3 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468 - 01
150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (sez. 4 - n. 495:1.3 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468 - 01; nello stesso senso sez.
sez. 4 - n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467 - 01
285468 - 01; nello stesso senso sez. 4 - n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467 - 01).
Corte Cost.sent.n.186/2000
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALERNO CRISTIAN nato a PALERMO il 10/02/1995 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

Salerno Cristian ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità e della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.2 cod. pen. Deduce inoltre che a seguito della entrata in vigore del d.lgs n.150 del 2022, doveva essere dichiarata l'improcedibilità della azione penale, non essendo stata depositata alcuna querela. Il ricorso è inammissibile. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della motivazione della sentenza impugnata, con la quale non si confronta.

In particolare, quanto alla sussistenza della aggravante, il ricorrente argomenta sulla mancanza dell'uso della violenza sulle cose, laddove la circostanza aggravante è stata riconosciuta stante l'uso dei 1..in mezzo fraudolento. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, GaltellUi , Quanto alla mancanza di querela, la prospettata censura non tiene conto dell'orientamento ormai consolidato di questa Corte di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso che ponga, con un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per mancata proposizione della querela, di reati per i quali il d.lgs. no ottobre 2022, n. 150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (sez. 4 - n. 495:1.3 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468 - 01; nello stesso senso sez. 4 - n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467 - 01).

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in