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Ordinanza — n. 25727/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for generic grounds lacking specific correlation with the appealed judgment's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25727/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the criminal appeal inadmissible due to generic and non-specific grounds that failed to correlate with the appealed judgment's reasoning. The appellant, Galeandro Antonio, challenged the conviction for aggravated theft but did not provide specific arguments linking his claims to the lower court's decisions. The court ruled that such vague complaints constitute a procedural defect, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay the opposing party's costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific correlation with the contested decision, rendering the complaint non-comparable to the reasoning of the judgment under review.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal grounds lack of specific correlation inadmissible criminal appeal procedural defect costs of appeal verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 34270 del 03/10/2007, Rv. 236945, Scicchitano
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Corte Cost.sent.n.186/2000
Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALEANDRO ANTONIO nato a TARANTO il 08/09/1969 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

Galeandro Antonio ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di furto aggravato. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità. Il ricorso è inammissibile. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della motivazione della sentenza impugnata, con la quale non si confronta. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e qiuelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03107/2007, Rv. 236945, Scicchitano;

Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in 3000 euro, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Cos