Italian court dismisses appeal for generic lack of reasoning regarding acquittal in drunk driving case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Milesi Elisabetta inadmissible due to the generic nature of her arguments regarding the lack of reasoning for her acquittal. She claimed the lower court failed to evaluate specific acts leading to her conviction for drunk driving, but the court found her complaints too vague and lacking specific correlation to the contested decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs and a fine of 3,000 euros.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the reasons cited in the contested decision and the arguments presented in the appeal, thereby violating the requirement of specificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILESI ELISABETTA nato a BERGAMO il 13/01/1980 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
Milesi Elisabetta ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza. A motivo del ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine assenza di valutazione degli atti ai fini del proscioglimento dell'imputata. Il ricorso è inammissibile. La prospettata censura è generica e aspecifica, non tenendo conto della satisfattiva e giuridicamente corretta motivazione della sentenza impugnata. Va allora rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000) consegue la condanna della ricorrente medesima al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in :3000 euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Cos