Italian Supreme Court dismisses appeal on aggravated theft conviction for lack of reasonable doubt and sentencing issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal by ET TAYEB MOHAMED inadmissible, confirming his conviction for aggravated theft. The appellant argued for acquittal based on the presumption of innocence and challenged the sentence length, but the Court held that factual evaluation and sentencing discretion belong exclusively to the trial judge. Since the lower court's reasoning was sufficient and no error in law was found, the appeal was rejected and the defendant ordered to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 595 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: The Court of Cassation reviews only legal errors, not factual reconstructions or sentencing discretion, unless the lower court's reasoning is illogical or fails to justify the penalty significantly above the statutory minimum.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ET TAYEB MOHAMED nato il 01/01/1984 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. El Tayeb Mohamed ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Verbania che lo ha condannato per il reato di furto aggravato. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione in violazione del principio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio nonché vizio di motivazione sulla dosimetria della pena.
2. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo svolge censure di merito, pretendendo di ottenere dalla Corte di cassazione una diversa - e per il ricorrente più favorevole - ricostruzione dei fatti. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. (Sez.
U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Orbene, nessuna illogicità si coglie nella motivazione della sentenza impugnata, in cui si è rilevato, con coerenti argomentazioni, che l'imputato era stato riconosciuto daglr agenti operanti che avevano visionato i filmati delle telecamere di video sorveglianza, giudicati pienamente affidabili ed attendibili con esaustiva motivazione, oltre che dalle SIT di tale Massimo Gioscia, che aveva accompagnato il ricorrente a prelevare un borsone ( contenente la refurtiva) nei pressi dell'esercizio depredato.
Quanto al secondo motivo, inerente a vizio di motivazione sullo scostamento dal minimo edittale, la sentenza impugnata reca congrue ed esaurienti argomentazioni, collegate al disvalore complessivo della condotta e alla personalità del reo ( valore della merce trafugata, reiterazione delle condotte in un breve arco temporale, pluralità di precedenti penali). E' invero consolidato il principio per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01).
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente all pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 11 12 giugno 2024 IliConsigiere este