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Ordinanza — n. 25722/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated theft conviction regarding stolen wallet and ID documents.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25722/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Douglas Fumagalli inadmissible, confirming his conviction for aggravated theft. The defendant argued for a mitigating circumstance based on the low value of stolen items, but the court rejected this claim. The court ruled that stealing a wallet containing a bank card and identity documents causes significant prejudice beyond the physical object, thus negating the special low value defense.

Regesto Legislator

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Art. 62, n. 4 cod. pen.; In cases of theft involving a wallet with a bank card and identity documents, the mitigating circumstance of special low value is inapplicable due to the indeterminate value of the documents and the substantial prejudice suffered by the victim.

Parole chiave

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aggravated theft mitigating circumstance special low value identity documents bank card theft inadmissible appeal Italian criminal law allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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Art. 62, n. 4 cod. pen.
L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4 - n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952 02
Sez. 4 - n. 16218 del 02/04/2019, Belfiore, Rv. 275582 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUMAGALLI DOUGLAS nato a CREMA il 01/08/1978 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale dì Mantova che ha dichiarato Fumagalli Douglas responsabile del reato di furto aggravato.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. Va infatti ribadito che in caso di furto di un portafogli contenente bancomat e documenti di identità non è applicabile la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, in considerazione del valore non determinabile, o comunque di non speciale tenuità, del documento, che non si esaurisce nello stampato, nonché degli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla persona offesa, quali le pratiche relative alla duplicazione dei documenti sottratti (Sez. 4 - n. 37795 del 21/09/2021, Bosio, Rv. 281952 02; Sez. 4 - , n. 16218 del 02/04/2019, Belfiore, Rv. 275582 - 01). La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio sopra riportato, che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di legittimità.

5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Cos