Italian court dismisses appeal claiming prescription of driving without license crime due to favorable law application.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the crime of driving without a license was not prescribed at the time of the appellate judgment. The appellant argued that the statute of limitations had expired under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found that the more favorable 2017 Orlando Law applied to crimes committed between August 2017 and December 2019. This law introduced a six-month extension to the prescription period specifically to allow time for appellate and cassation proceedings, thereby preventing the statute of limitations from expiring during the trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 c.p.p.; Art. 103 l. 103/2017: The principle of favor rei requires applying the most lenient law, which includes extending the prescription period to accommodate necessary judicial proceedings, thereby preventing the statute of limitations from expiring during the appeal process.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVALLO VITO nato a ALCAMO il 24/07/1970 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Savallo Vito ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. L'esponente lamenta vizio di violazione di legge non essendo stata rilevata, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen, l'avvenuta prescrizione del reato, commesso il 19 maggio 2018.
2. Il ricorso è manifestamente infondato. Va infatti rilevato che per i reati commessi dal 3.08.2017 al 31.12.2019, in quanto legge più favorevole rispetto alla L n. 3 del 2019 (cd. Legge Bonafede) si applica la legge n.103 del 2017 (cd legge Orlando), che ha introdotto un' ulteriore causa di sospensione della durata di un anno e sei mesi del termine di prescrizione per consentire lo svolgimento del giudizio di appello e del giudizio di cassazione rispettivamente dopo la sentenza di condanna di primo e secondo grado. Ne consegue che il reato in esame non era prescritto al momento della pronuncia della sentenza di appello.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.1n111. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i