Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenges factual reconstruction rather than legal errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments focused on re-evaluating the factual reconstruction of the theft rather than raising legal issues. The appellant claimed a violation of the principle of reasonable doubt, arguing the evidence regarding the mask found in the car was insufficient. The court rejected this, stating that such assessments of evidence and fact-finding are reserved for the trial court and are unreviewable in cassation unless the lower court's reasoning is illogical.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot review the factual reconstruction or evaluation of evidence by the trial court, and appeals challenging the factual basis of a conviction are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEJDOVIC ADRIANO nato a CERIGNOLA il 18/03/1984 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Sejdovic ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Grosseto che lo ha condannato per ordine il reato dì furto in abitazione aggravato. L'esponente lamenta vizio di motivazione in relazione alla violazione del principio dell'aldilà di ogni ragionevole dubbio.
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto i motivi dedotti svolgono censure di merito, pretendendo di ottenere dalla Corte di cassazione una diversa - e per il ricorrente più favorevole - ricostruzione dei fatti. È noto, tuttavia, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. (Sez.
U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). Orbene, nessuna illogicità si coglie nella motivazione della sentenza impugnata, in cui si è rilevato, con coerenti argomentazioni, che il passamontagna contenente le tracce biologiche dell'imputato era stato rinvenuto nella vettura usata per commettere il furto. A fronte di tale motivazione, il ricorrente insiste, peraltro genericamente, sulla possibilità che il passamontagna fosse stato lasciato in auto in un'altra occasione, ma, come rilevato dalla Corte territoriale, la censura si riduce ad una mera congettura e si sostanzia in una ricostruzione alternativa del fatto, inammissibile in sede di legittimità.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.