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Ordinanza — n. 25716/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming generic mitigating circumstances were wrongly denied due to poor behavior.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25716/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal of generic mitigating circumstances for the defendant. The defendant argued that his good conduct during proceedings warranted leniency, but the appellate court found his evasive behavior regarding alcohol testing more significant. The court ruled that the lower judge's factual assessment of the defendant's personality and the crime's nature is unreviewable unless contradictory.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: The court of first instance's factual judgment on generic mitigating circumstances is unreviewable in cassation unless contradictory, requiring only that the judge considers the most relevant elements to determine the benefit.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances alcohol evasion factual judgment review good conduct defense Cassation inadmissibility flussi finanziari illeciti irregolarità finanziarie traffico dei pagamenti

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Il ricorrente non si confronta con l' apparato argomentativo della sentenza impugnata, con cui risultano illustrati i fattori negativi che non consentivano il riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod.
Art. 133 cod. pen.
Va ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con a conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.
art. 133 cod. pen
Va ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con a conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FAVILLA PIETRO nato a LUCCA il 26/12/1973 avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca con il ricorrente in epigrafe era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 186 commi 2 bis, 2 sexies e 7 CdS.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando vizio di motivazione con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, atteso il buon comportamento processuale dell'imputato.

3. Il ricorso è inammissibile. Va ricordato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). In sintesi, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gl elementi indicati dall'art.133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Tanto premesso, la Corte di appello non ha concesso le circostanze attenuanti generiche alla luce delle modalità del fatto, caratterizzate dal reiterato comportamento elusivo dell'imputato ai tentativi di rilevazione dello stato di ebbrezza mediante etilometro da parte degli agenti operanti intervenuti sul posto. Il ricorrente non si confronta con l' apparato argomentativo della sentenza impugnata, con cui risultano illustrati i fattori negativi che non consentivano il riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod. pen, in applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale sopra riportato.

5. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con a conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 giugno 2024 t. Consigliere