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Ordinanza — n. 25715/2024 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for driving without license claiming necessity due to health issues, citing lack of evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25715/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to substantiate his claim of necessity based on health problems. The lower court correctly noted that the appellant provided no proof of his health issues and that public transport was a viable alternative to driving. Consequently, the conviction for driving without a license was upheld, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The court must reject an appeal for cessation of conviction if the lower court's reasoning is sufficient and the appellant fails to prove the existence of a justifying circumstance like necessity.

Parole chiave

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driving without license state of necessity health problems defense public transport alternative inadmissible appeal procedural costs criminal conviction verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUTO LEONARDO nato a CERIGNOLA il 04/09/1979 avverso la sentenza del 01/03/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; Motivi della decisione 1. Caputo leonarsio ha proposto ricorso per cessazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari indicata in epigrafe con la quale era stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio. L'esponente lamenta vizio di motivazione in ordine alla esclusione della scriminante dello stato di necessità, dovendo egli mettersi alla guida per far fronte ai propri problemi di salute.

2. Il ricorso è manifestamente infondato. L'impugnata sentenza fornisce motivazione congrua, esaustiva ,e logica, rilevando, da un lato, che l'imputato non aveva neppure dato prova delle problematiche di salute da lui prospettate, e, dall'altro, che per far fronte alle emergenze derivanti dalle ridette problematiche, lungi dal mettersi alla guida senza averne l'abilitazione, avrebbe potuto e dovuto utilizzare i servizi pubblici a ciò deputati.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024 Il Consigli