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Ordinanza — n. 25714/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of motivation without specific legal or factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25714/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Daniel Ghinea inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Ghinea challenged the Second Instance Court's sentence reduction on the grounds of a total lack of motivation, but failed to provide detailed legal or factual criticisms. The court ruled that generic complaints about the absence of alternative thesis evaluation or logical flaws are insufficient to meet the strict admissibility requirements for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it merely generically alleges a lack of motivation without articulating specific deficiencies in the reasoning or factual elements capable of affecting the decision's probative capacity.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of motivation generic legal complaint specific factual criticism court costs and fine privilegio di responsabilità azione intesa alla dichiarazione di responsabilità controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
Art. 366 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo
Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso
Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv.
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Ordinanza — n. 29414/2024 — snpen
Criminal appeal dismissed for lack of appealability; final judgment on suspended fine for illegal waste transport.
Ordinanza — n. 37044/2024 — snpen
Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning on base sentence quantification due to procedural defects.
Ordinanza — n. 10511/2023 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded arguments regarding recidiva and prescription. The court ruled the appeal lacked specific critique and was inadmissible. The court held that manifestly unfounded appeals cannot be used to raise prescription issues. The court established that inadmissible appeals preclude raising non-punishment causes. The court found the appeal lacked necessary critical analysis of the lower court's reasoning. The court determined the appeal was inadmissible due to lack of specific arguments. The court concluded the appeal was inadmissible and ordered costs. The court decided the appeal was inadmissible based on manifest unfoundedness. The court ruled the appeal was inadmissible and costs were awarded. The court dismissed the appeal as inadmissible due to lack of specific critique.
Ordinanza — n. 34190/2021 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific factual elements supporting the legal complaint.
Ordinanza — n. 46976/2023 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility as challenges do not meet strict admissibility requirements.

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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHINEA DANIEL nato il 25/04/1976 avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 23 giugno 2022, ha rideterminato in mesi otto di reclusione ed euro quattrocento di multa la pena inflitta a Ghinea Daniel in relazione al reato dì cui agli art. 56, 624 e 625, n. 4, cod. pen.

2. Il Ghinea, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello deducendo la carenza totale di motivazione del provvedimento impugnato.

3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente si limita a contestare genericamente l'asserito difetto e la manifesta illogicità della motivazione, senza articolare la censura in termini sufficientemente dettagliati. Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 giugn