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Ordinanza — n. 25710/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of motivation without specific legal or factual arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25710/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Edoardo Morrone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Morrone argued that the Court of Appeal's judgment lacked total motivation, but the court found his complaints too generic and failed to articulate specific deficiencies in the reasoning. Consequently, the appeal was rejected because it did not meet the requirement to precisely expose legal and factual grounds for review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 363 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds merely generically complain of a lack of motivation without specifying precise argumentative deficiencies or illogicalities capable of affecting the probative value of the evidence.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility lack of motivation generic complaints specific legal grounds court costs and fine responsabilità penale responsabilità penale dei minori verdetto di colpevolezza

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo
Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso
Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv.
art. 616 cod. proc. pen
Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo
Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso
Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORRONE EDOARDO nato a CARIATI il 23/12/1994 avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; r

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone che ha condannato Morrone Edoardo per il reato di cui all'art. 95 DPR 115/2002.

2. Il Morrone, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello deducendo la carenza totale di motivazione del provvedimento impugnato.

3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente si limita a contestare genericamente l'asserito difetto e la manifesta illogicità della motivazione, senza articolare la censura in termini sufficientemente dettagliati. Al riguardo, va rilevato che è inammissibile il ricorso per Cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l'omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicità della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441). Il ricorso per Cassazione, infatti, deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 13951 del 05/02/2014, Caruso, Rv. 259704).

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 giugn