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Ordinanza — n. 25708/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for challenging factual evaluation and evidence assessment by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25708/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it sought to re-evaluate evidence and facts, which falls outside the Supreme Court's jurisdiction. The appellant argued the lower court lacked motivation regarding criminal elements like repetition and public danger, while the court noted the appellant admitted to spontaneous declarations and failed to cite specific procedural errors. The decision rests on the principle that factual reconstruction and evidence assessment are reserved for the trial judge and are unreviewable in cassation unless specific legal misapplications are demonstrated.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, Art. 607, Art. 616 c.p.p.; The Court of Cassation cannot review the factual evaluation or reconstruction of events by the trial judge, as these remain within the exclusive competence of the court of first instance and are unreviewable unless specific legal errors are identified.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal factual evaluation review evidence assessment jurisdiction spontaneous declarations public danger presumption attendibilità dei testimoni denuncia mendace accertamenti medici

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 c.p.p.
Art. 607 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 10, comma 2, DL n.14/2017
Art. 7, comma 15 bis, D.Igs. n.285/1992

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 930 del 13/12/1995 - Clarke
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 - Musso
Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006 - De Vita
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecunìaria nella misura indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEMEDALI BEIHAN nato il 25/12/1971 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; I Motivi della decisione 1. Memedali Beihan ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Milano a seguito di giudizio abbreviato in ordine al reato di cui all'art.10, comma 2, DL n.14/2017, e di cui all'art. 7, comma 15 bis, D.Igs. n.285/1992.

L'esponente lamenta carenza di motivazione in relazione alla sussistenza della ipotesi criminosa contestata, difettandone gli elementi costitutivi, ossia la reiterazione delle condotte e il pericolo per la sicurezza pubblica. Contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, la CNR non conteneva alcun dato idoneo ad affermare la penale responsabilità. Stesse considerazioni potevano ripetersi in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui al comma 7, comma 15 bis CdS.

2. Il ricorso è inammissibile, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione o e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate in sede di merito. È noto, invero, che siffatte doglianze esulano dal sindacato della Corte di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto essenzialmente riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum (Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995 - dep. 1996, Clarke, Rv. 20342801; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507). La sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, opera una logica lettura delle risultanze istruttorie facendo buon governo delle emergenze processuali. In particolare, la Corte ha osservato che l'odierno ricorrente non aveva neppure contestato di essere destinatario del divieto di accesso al cimitero monumentale di Milano, notificatogli dal questore. Nella presente sede il ricorrente argomenta, in modo generico, di non comprendere la lingua italiana, ammettendo però di aver reso dichiarazioni spontanee nel processo ( di ciò dà atto anche la sentenza impugnata), circostanza incompatibile con la condizione di alloglotta.

Inoltre, i giudici di merito osservano, rendendo motivazione perfettamente coerente dal punto di vista logico nonché corretta in senso tecnico giuridico, che il" pericolo per la sicurezza" non è elemento costitutivo del reato, integrato dalla violazione del divieto, ma è presupposto valutato e rimesso alla discrezionalità amministrativa della autorità che adotta il provvedimento. In più, osserva la Corte, la presenza dell'imputato esercente attività di parcheggio abusivo in loco è comunque potenziale foriera di pericolo, atteso che possono crearsi situazioni di fastidio per gli utenti, privati della libertà di fruire dell'area, che possono rifiutarsi di pagare l'obolo con potenziale innesco di contrasti.

Quanto alla sussistenza del reato relativo all'esercizio abusivo della attività di parcheggio, la Corte territoriale dà atto della ammissione della attività predetta da parte del ricorrente in sede di dichiarazioni spontanee : sul punto, il motivo si limita a contestare genericamente che l'imputato nulla avrebbe riferito in proposito, senza neppure richiamare le suddette dichiarazioni, in ossequio al principio della autosufficienza del ricorso.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecunìaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024 Il Consig