Italian Court dismisses appeal on sentencing discretion regarding theft of bicycles in a condominium. The court upholds the lower court's decision. The appeal is inadmissible. The court rejects the claim of arbitrary sentencing. The ruling confirms the judge's discretion. The case involves property theft. The outcome is a dismissal of the appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Hamid Mohamed Habib inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the one-year-and-four-month prison sentence for theft, arguing it violated the law or contained reasoning flaws. The court ruled that sentencing within the statutory range is a discretionary power exercised by the trial judge, requiring only a brief justification when the penalty is below the average. Since the lower court provided sufficient reasoning based on the specific circumstances of the theft, the appeal lacked merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The determination of the penalty within the statutory minimum and maximum is a broad discretionary power of the trial judge, and the appeal is admissible only when the quantification constitutes mere arbitrage or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMID MOHAMED HABIB nato il 24/06/1986 avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Milano del 24 marzo 2022, con cui Hamid Mohamed Habib era stato condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro quattrocento di multa in relazione al reato di cui all'art. 624 bis cod. pen.
2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
3. In ordine all'unico motivo di ricorso, va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278). Invero, il giudice del merito esercita la discrezionalità che la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;
Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196; Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754): il sindacato di legittimità è ammissibile solo quando la quantificazione costituisca il frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Va poi ricordato che quando la pena viene irrogata in misura non superiore alla media edittale non è necessaria un'argomentazione più dettagliata da parte del giudice (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv. 267949). Nella fattispecie in esame, l'entità della pena, inferiore al medio edittale, è stata correttamente giustificata con riferimento alle modalità della condotta accertate in giudizio ( sottrazione non solo di una bicicletta restituita alla persona offesa, ma di due biciclette in danno della medesima persona offesa, a seguito della introduzione nei() cortile condominiale in orario notturno, come emerge dai filmati delle videocamere di sorveglianza).
Si tratta di motivazione rispondente ai criteri sopra indicati, non manifestamente arbitraria o illogica.
4. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il