Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25705/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25705/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25705/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 21 dicembre 2021, con cui Taormina Gaspare era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro cinquecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 2, 5, 7, cod. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 624 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25705/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 624 e 625, n. 2, 5, 7, cod. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
momento del reato delitto contro l'ambiente risarcimento per atto illecito protezione delle comunicazioni abuso di impianti di telecomunicazioni responsabilità per i danni ambientali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 624 cod. pen
In particolare, l'ultimo comma dell'art. 624 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAORMINA GASPARE nato a PALERMO il 19/06/1994 avverso la sentenza del 16/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE';

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Termini Imerese del 21 dicembre 2021, con cui Taormina Gaspare era stato condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro cinquecento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, n. 2, 5, 7, cod. pen.

2. Il Taormina, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica circa la sussistenza della querela quale condizione di procedibilità.

3. Il ricorso è inammissibile. La tesi prospettata risulta in palese contrasto con il dato normativo. In particolare, l'ultimo comma dell'art. 624 cod. pen. prevede la procedibilità d'ufficio, nonostante le modifiche normative, qualora il furto sia aggravato dalla circostanza di cui all'art. 625, n. 7 (salvo l'esposizione a pubblica fede), così come nel caso di specie. Inoltre, la prospettata censura non tiene conto dell'orientamento ormai consolidato di questa Corte di legittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso che ponga, con un motivo unico o che si accompagni ad altri inammissibili, la questione della improcedibilità, per mancata proposizione della querela, di reati per i quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, abbia, successivamente alla sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso, introdotto tale forma di procedibilità (sez. 4 - n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468 - 01; nello stesso senso sez. 4 - n. 49499 del 15/11/2023, Platon, Rv. 285467 - 01).

4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 giugno