Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25702/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25702/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25702/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Premesso che, a seguito della presentazione dell'istanza, data 3 aprile 2024, con cui Merz Sandro ha chiesto la correzione dell'errore materiale delle sentenze emesse dalla quinta sezione penale di questa Corte, in data 18 maggio 2023 e 27 settembre 2023, rispettivamente nei procedimenti n. 9669/2023 e n. 13260/2023 R.G. Corte di cassazione, sono stati iscritti due diversi procedimenti (il n. 12747/2024 ed il n. 15651/2024).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 625-bis cod. proc. pen, art 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25702/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che il ricorso - qualificato per correzione errore materiale ma volto, nella sostanza, ad ottenere l'emenda delle due sentenze citate in premessa per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. - è stato redatto personalmente dall'imputato.

Parole chiave

Generato dall'IA
correzione di errore materiale difetto di legittimazione del ministero pubblico difetto formale di procedura requisito della firma autografa atto privo di sottoscrizione sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 625-bis cod. proc. pen
Rilevato che il ricorso - qualificato per correzione errore materiale ma volto, nella sostanza, ad ottenere l'emenda delle due sentenze citate in premessa per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen.
art 613 cod. proc. pen
Ritenuto che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERZ SANDRO nato a TRENTO il 02/03/1950 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti.

1. Premesso che, a seguito della presentazione dell'istanza, data 3 aprile 2024, con cui Merz Sandro ha chiesto la correzione dell'errore materiale delle sentenze emesse dalla quinta sezione penale di questa Corte, in data 18 maggio 2023 e 27 settembre 2023, rispettivamente nei procedimenti n. 9669/2023 e n. 13260/2023 R.G. Corte di cassazione, sono stati iscritti due diversi procedimenti (il n. 12747/2024 ed il n. 15651/2024).

2. Premesso, a causa dell'evidente errore nella fascicolazione, i due citati procedimenti, chiamati nella medesima udienza del 6 giugno dinanzi alla settima sezione penale, sono stati riuniti "trattandosi dello stesso atto di impugnazione avverso le medesime sentenze".

3. Rilevato che il ricorso - qualificato per correzione errore materiale ma volto, nella sostanza, ad ottenere l'emenda delle due sentenze citate in premessa per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. - è stato redatto personalmente dall'imputato.

4. Ritenuto che l'art 613 cod. proc. pen., così come modificato dalla L. 23/6/2017 n. 103, prevede, a pena di inammissibilità, che tutti gli atti di ricorso, le memorie ed i motivi nuovi relativi al procedimento davanti alla Corte di cassazione debbano essere sempre sottoscritti da un difensore iscritto all'"albo speciale della Corte di cassazione".

3. Rilevato che è prevalso l'orientamento ermeneutico in forza del quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep.2018, Aiello, Rv. 272010 — 01, che in motivazione ha 'precisato che va tenuta distinta la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità di proposizione, attenendo la prima alla titolarità sostanziale del diritto all'impugnazione e la seconda al suo concreto esercizio, per il quale si richiede la necessaria rappresentanza tecnica del difensore).

4. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

_ Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,