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Ordinanza — n. 25701/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax evasion prescription and restorative justice program admissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25701/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared Luca Allegrini's appeal inadmissible, rejecting his claims regarding the statute of limitations and restorative justice programs. The appellant argued for acquittal based on prescription and application of restorative justice measures for unpaid VAT declarations from 2012 and 2013. The court ruled that the ten-year prescription period had not yet expired at the time of the lower court's decision and that restorative justice programs fall outside the jurisdiction of the Supreme Court.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 10 d.lgs. n. 150/2022: The Supreme Court lacks jurisdiction to examine requests for admission to restorative justice programs, and appeals based on prescription must be evaluated by lower courts where the limitation period may still be running.

Parole chiave

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statute of limitations restorative justice programs tax evasion VAT Cassation jurisdiction procedural inadmissibility sottrazione dell'iva dichiarazione fiscale tardiva rimborso dell'IVA

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
d.lgs. n. 150 del 2022
74 del 2000; Rilevato che il ricorrente ha lamentato il mancato proscioglimento per prescrizione e ha chiesto l'applicazione della giustizia riparativa secondo il d.lgs. n. 150 del 2022;
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLEGRINI LUCA nato a JESI il 29/01/1965 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 6550/24 Rilevato che Luca Allegrini è stato condannato dalla Corte di appello di Ancona che ha ribaltato la sentenza di assoluzione del Tribunale di Ancona alle pene di legge per due violazioni dell'art. 5 d.igs. n. 74 del 2000; Rilevato che il ricorrente ha lamentato il mancato proscioglimento per prescrizione e ha chiesto l'applicazione della giustizia riparativa secondo il d.lgs. n. 150 del 2022;

Rilevato che i reati sono relativi all'omessa presentazione della dichiarazione IVA degli anni 2012 e 2013, consumati al 30 dicembre 2013 e al 30 dicembre 2014, per cui al momento della decisione in data 29 settembre 2023 non era ancora decorso il termine decennale di prescrizione; Rilevato che la richiesta di ammissione ai programmi di giustizia riparativa esula dalla cognizione di questo giudice di legittimità; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente