Cassation appeal dismissed due to lack of qualified defense counsel and procedural defect in filing an appealable sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the filing attorney was not registered on the special barroll for cassation lawyers. The defendant had been sentenced to a fine only, making the judgment non-appealable under standard rules, yet the defense counsel attempted to file it as a valid appeal. The court ruled that the procedural violation regarding the attorney's qualification rendered the entire petition void, resulting in dismissal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: A cassation appeal filed by a lawyer not enrolled on the special barroll is inadmissible, and a judgment imposing only a fine is not appealable unless specific statutory conditions are met.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VELARDI DOMENICO nato a PLATI' il 25/08/1956 avverso la sentenza del 26/09/2018 del TRIBUNALE di LOCRI(dato avviso alle pa—r—tip udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 6456/24 Rilevato che Domenico Velardi è stato condannato alle pene di legge per il reato degli art. 110 e 81 cpv, cod. pen., 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152 del 2006; Rilevato che il fascicolo va definito de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., trattandosi di ricorso o A nn nn Rilevato che il difensore ha presentato un atto di appello qualificato dalla Corte di appello di Reggio Calabria come ricorso per cassazione trattandosi di sentenza inappellabile perché recante la condanna alla sola pena dell'ammenda;
Rilevato che il difensore non è iscritto all'albo dei cassazionisti per cui il ricorso è stato presentato in spregio dell'art. 613 cod. proc. pen. che stabilisce che il ricorso per cassazione dev'essere sottoscritto a pena d'inammissibilità da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il President