Ordinanza — n. 25698/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARISTINA PATRIZIA nato a MESSINA il 14/05/1966 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 6256/24 Rilevato che Patrizia Caristina è stata condannata alle pene di legge per il reato dell'art. 7, commi 1 e 3, dl. n. 4 del 2019; Rilevato che l'imputata con un unico motivo di ricorso ha eccepito la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'elemento psicologico perché credeva che l'immobile fosse di proprietà esclusiva della madre che lo abitava, e ha altresì chiesto l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25698/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARISTINA PATRIZIA nato a MESSINA il 14/05/1966 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 6256/24 Rilevato che Patrizia Caristina è stata condannata alle pene di legge per il reato dell'art. 7, commi 1 e 3, dl. n. 4 del 2019; Rilevato che l'imputata con un unico motivo di ricorso ha eccepito la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'elemento psicologico perché credeva che l'immobile fosse di proprietà esclusiva della madre che lo abitava, e ha altresì chiesto l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.;
Rilevato che i motivi sono del tutto inconsistenti: la Corte territoriale ha accertato che la ricorrente aveva dichiarato altri immobili, mostrando così di conoscere la sua consistenza patrimoniale, ma aveva omesso di indicare i 2/18 dell'immobile ove abitava la madre il cui valore avrebbe comportato il superamento della soglia limite per gli immobili di euro 30.000; inoltre ha ritenuto che l'indebita percezione della somma di euro 14.186,84 escludeva la particolare tenuità del fatto; Rilevato che la ricorrente non ha addotto alcun elemento concreto di valutazione in suo favore;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il President