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Ordinanza — n. 25696/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic evidence claim and untimely plea of innocence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25696/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giovanna Lumetti inadmissible for failing to meet procedural requirements. The appellant argued that a specific employee's testimony was necessary to prove psychological elements and that she should have been acquitted under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims, noting the evidence request was generic and the plea of innocence was untimely and already partially considered.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: An appeal based on a generic lack of decisive proof or an untimely plea of innocence is inadmissible when the requested evidence is not indispensable for the judgment and the defense was not properly raised.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic evidence claim plea of innocence summary procedure procedural timeliness condono delle spese procedurali soppressione della rendita d'invalidità diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
74 del 2000; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 131-bis c.p.
Art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000
d.lgs. n. 74 del 2000
13-bis d.lgs. n. 74 del 2000; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art.
art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
74 del 2000; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 10016 del 13/07/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUMETTI GIOVANNA nato a REGGIO NELL'EMILIA il 09/07/1957 avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 6129/24 Rilevato che Giovanna Lumetti è stata condannata alle pene di legge per il reato dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000; Rilevato che l'imputata ha dedotto con il primo motivo la mancata assunzione di una prova decisiva perché non era stata sentita l'impiegata dello studio, Rossana Pedroni, che avrebbe potuto chiarire in merito al difetto dell'elemento psicologico, e con il secondo motivo la violazione di legge per il diniego del proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., Rilevato che il primo motivo è generico con riferimento alla decisività della prova e non tiene conto del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui in tema di giudizio abbreviato, la prova sollecitata dall'imputato con la richiesta condizionata di accesso al rito, che deve essere integrativa e non sostitutiva rispetto al materiale già raccolto ed utilizzabile, può considerarsi "necessaria" quando risulta indispensabile ai fini di un solido e decisivo supporto logico-valutativo per la deliberazione in merito ad un qualsiasi aspetto della "regiudicanda" (Sez. 1, n. 10016 del 13/07/2018, dep. 2019, Maxim, Rv. 274920-01);

Rilevato che il secondo motivo è inconsistente perché l'imputata, premesso di non aver dedotto di aver tempestivamente avanzato la richiesta di proscioglimento, ha allegato in suo favore il corretto comportamento processuale e il pagamento del debito tributario che tuttavia è stato valorizzato già per il riconoscimento delle attenuanti generiche, atteso che non si è avuto il pagamento integrale prima del dibattimento ai fini dell'applicazione dell'art. 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024 Il