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Ordinanza — n. 25695/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax fraud conviction despite new law abrogation due to prior conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25695/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding the abrogation of the tax fraud offense and the application of the new penalty. The court held that the crime was completed by the failure to report winnings as documented, and the new law's abrogation does not apply retroactively to acts committed before its effective date. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 7 d.l. n. 4/2019; Art. 2 cod. pen.: The abrogation of a criminal offense does not apply retroactively to acts committed prior to the new law's effective date, provided the new legislation coordinates with existing sanctions for past conduct.

Parole chiave

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tax fraud conviction abrogation of offense retroactivity of lex mitior omitted reporting of winnings inadmissible appeal reddito non dichiarato calcolo del reddito da valido limite di reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 7 d.l. n. 4 del 2019
285964-01, secondo cui l'abrogazione, a far data dall'01/01/2024, del delitto di cui all'art. 7 d.l.
Art. 2, comma secondo, cod. pen.
197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
del medio edittale, senza soverchia motivazione rispetto alle formule di stile dell'art. 133 cod. pen. (Sez.
art. 133 cod. pen
del medio edittale, senza soverchia motivazione rispetto alle formule di stile dell'art. 133 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa
(Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv.
n. 7541 del 24/01/2024, Picciano
Rilevato, quanto al terzo motivo, che deve ribadirsi il principio di diritto già affermato da questa Sezione con la sentenza n. 7541 del 24/01/2024, Picciano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALFON SION ALEX nato a ROMA il 08/12/1980 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 5766/24 Rilevato che la Sion Alex Halfon è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 7 d.l. n. 4 del 2019; Rilevato che l'imputato con il primo motivo di ricorso ha eccepito il vizio di motivazione in merito all'accertamento di responsabilità, perché era risultato che aveva riscosso somme più modeste rispetto a quelle contestate e, in ogni caso, non esuberanti rispetto alla fascia di reddito per cui s'imponeva l'obbligo di comunicazione ai fini del reddito di cittadinanza né era mai emerso che potesse riscuotere a suo piacimento le vincite o che sussistessero termini e/o scadenze entro cui poter riscuotere le somme che dunque erano solo virtuali; con il secondo motivo ha lamentato il vizio di motivazione in merito alla pena applicata; con il terzo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione perché il reato era stato abrogato a decorrere dal 10 gennaio 2024;

Rilevato che nella memoria l'avv. Patrizia Ubaldi ha ulteriormente ribadito i motivi di censura e ha lamentato che nella scheda di spoglio era stata omessa l'analisi del terzo motivo; Ritenuto che il primo motivo è inconsistente perché la Corte territoriale ha ben spiegato che il reato è integrato per il semplice fatto dell'omessa denuncia delle vincite come documentate dall'estratto conto e non contestate; Rilevato che il secondo motivo sulla pena non si confronta con la giurisprudenza: è ammessa l'applicazione . del medio edittale, senza soverchia motivazione rispetto alle formule di stile dell'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288-01);

Rilevato, quanto al terzo motivo, che deve ribadirsi il principio di diritto già affermato da questa Sezione con la sentenza n. 7541 del 24/01/2024, Picciano, Rv. 285964-01, secondo cui l'abrogazione, a far data dall'01/01/2024, del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 di. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza;

Rilevato che l'ulteriore doglianza relativa all'omessa valutazione del terzo motivo nella scheda predisposta dall'Ufficio per l'esame preliminare dei ricorsi è inconsistente, perché il Giudice delegato all'esame effettua un esame sommario e non è obbligato a prendere posizione su tutti i motivi, mentre il Collegio, verificato il contraddittorio con la parte, assume la decisione rispondendo alle singole censure; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024 Il Consigliere