Cassation appeal dismissed as inadmissible due to death of accused and lack of standing for private party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the accused had died before the final judgment. The private party argued for acquittal to prevent asset confiscation affecting their inheritance, while the defense claimed no liability for costs. The court ruled that the deceased cannot be a subject of the proceedings, rendering the private party ineligible for any ruling and the defense attorney exempt from cost liability.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 112 c.p.p.: An appeal filed after the death of the accused is inadmissible due to lack of standing, and neither the private party nor the defense attorney may be ordered to pay costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO MARIA LILIANA nato a FOGGIA il 15/01/1969 avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 5663/24 Rilevato che la Corte di appello di Bari ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di Maria Liliana Russo per i reati dell'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 per morte del reo; Rilevato che con un unico motivo di ricorso il difensore ha lamentato il mancato proscioglimento della sua assistita ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. con nocumento agli eredi sotto il profilo patrimoniale essendo stata confermata la confisca;
Rilevato che il ricorso per cassazione, proposto dopo la morte dell'imputato, è inammissibile per difetto di legittimazione e non può comportare la condanna alle spese né della parte privata, che, non essendo più soggetto del rapporto processuale, non può essere destinataria della statuizione, né del difensore che, pur non legittimato al gravame, rappresentando la difesa tecnica, non è parte e non è soggetto al principio della soccombenza (Sez. 3, n. 23935 del 25/03/2021, F., Rv. 281850 - 01 e Sez. 4, n. 44643 del 12/10/2023, Mangano, Rv. 285291-01)
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente