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Ordinanza — n. 25690/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25690/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25690/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANFILIPPO MASSIMO nato a LISSONE il 18/05/1969 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 5240/24 Rilevato che Massimo Sanfilippo è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000 in relazione all'art. 483 cod. pen., con la recidiva dell'art. 99, quarto comma, cod. pen.; Rilevato che l'imputato ha eccepito la nullità della sentenza per violazione di legge, perché i Giudici di merito non avevano compreso che il tema d'indagine fosse esclusivamente la falsità o la genuinità della dichiarazione rilasciata all'Ufficio della Motorizzazione civile relativa alla domiciliazione e non alla residenza in Bulgaria dall'8 aprile 2010 all'8 aprile 2011;

Regesto Legislator

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art. 483 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25690/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

Parole chiave

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cambiamento di domicilio permesso di dimora scaduto prova dell'apolidia permesso di domicilio documenti d'identità trasferimento Dublino verso l'Ungheria

Disposizioni normative citate

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art. 483 cod. pen
445 del 2000 in relazione all'art. 483 cod. pen., con la recidiva dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANFILIPPO MASSIMO nato a LISSONE il 18/05/1969 avverso la sentenza del 19/12/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 5240/24 Rilevato che Massimo Sanfilippo è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000 in relazione all'art. 483 cod. pen., con la recidiva dell'art. 99, quarto comma, cod. pen.; Rilevato che l'imputato ha eccepito la nullità della sentenza per violazione di legge, perché i Giudici di merito non avevano compreso che il tema d'indagine fosse esclusivamente la falsità o la genuinità della dichiarazione rilasciata all'Ufficio della Motorizzazione civile relativa alla domiciliazione e non alla residenza in Bulgaria dall'8 aprile 2010 all'8 aprile 2011;

Rilevato che l'imputato ha riprodotto con il ricorso per cassazione la medesima censura già vagliata e disattesa con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale: non rileva, infatti, ai fini dell'integrazione del reato di falso, la distinzione tra domicilio e residenza, perché il falso attiene piuttosto alla dichiarazione di aver conseguito la patente bulgara di cui ha poi chiesto la conversione in Italia, conversione negata perché le verifiche hanno dato esito positivo per falsità sia della patente che del certificate for long-term residence;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il President