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Ordinanza — n. 25687/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of motivation comparison regarding environmental crime sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25687/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Pasquale Filippone inadmissible due to a failure to properly compare the contested judgment with the facts of the case. Filippone argued the lower court lacked sufficient motivation regarding his illegal waste disposal and sentencing, but the court found no specific defects in the reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and Filippone was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to demonstrate a specific defect in the lower court's motivation by not contrasting the contested decision with the established facts and reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility defect of motivation environmental crime sentencing waste disposal offense procedural costs award motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 364 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPONE PASQUALE nato a PALERMO il 13/01/1987 avverso la sentenza del 27/09/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 4849/24 Rilevato che Pasquale Filippone è stato condannato alle pene di legge per il reato degli art. 124 e 137 d.lgs. n. 152 del 2006, perché, nell'esercizio abusivo dell'attività di autolavaggio di veicoli, aveva effettuato lo smaltimento dei reflui provenienti dalla suddetta attività produttiva, senza essere in possesso della prescritta autorizzazione e non potendo essere assimilate tali acque a quelle domestiche;

Rilevato che l'imputato formula una sola censura per vizio di motivazione senza confrontarsi con la sentenza impugnata ove vi è puntuale descrizione della condotta illecita e della responsabilità dell'imputato oltre che giustificazione della pena irrogata; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente