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Ordinanza — n. 25683/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic factual allegations and lack of specific legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25683/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was deemed generic and factual rather than legal. The appellant argued against a conviction for arson and the denial of a specific legal provision, but failed to provide concrete details on how the lower court's reasoning was flawed. Consequently, the court ruled that the complaint did not address the actual basis of the decision, leading to dismissal and an order for the appellant to bear all procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the complaint is merely generic and factual, failing to demonstrate a specific error in the lower court's reasoning or application of law.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic complaint factual allegations lack of legal reasoning procedural costs arson conviction Cassation review responsabilità per i danni ambientali

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
152 del 2006; Rilevato che l'imputato ha lamentato con un unico motivo il diniego dell'art. 131-bis cod. pen., nonostante il risarcimento dei danni a Lega Ambiente, che non si era costituita parte civile;
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAMBOTTI ALESSANDRO nato a DESENZANO DEL GARDA il 31/10/1987 avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 3952/24 Rilevato che Alessandro Rambotti è stato condannato alle pene di legge per aver dato fuoco a materiale di varia natura (materasso, frigorifero, sedie di legno, pari di infisso) in violazione dell'art. 256 bis, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006; Rilevato che l'imputato ha lamentato con un unico motivo il diniego dell'art. 131-bis cod. pen., nonostante il risarcimento dei danni a Lega Ambiente, che non si era costituita parte civile;

Ritenuto che il motivo sia inconsistente perché la Corte territoriale ha evidenziato che i rifiuti erano molti e vari, la loro combustione era avvenuta in un'azienda agricola, a diretto contatto con il terreno, producendo fumi alti e visibili a chilometri di distanza, non era stata effettuata alcuna bonifica né ripristino dello stato dei luoghi; Rilevato che il fatto del risarcimento a Lega Ambiente è stato solo genericamente rappresentato dinanzi al giudice di legittimità e non è quindi valutabile; Ritenuto quindi che la doglianza sia generica e fattuale e non colga la reale ratio decidendi della sentenza;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden