Italian Court dismisses appeal against second-instance plea bargain due to lack of grounds for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Aurelio Schiavo's appeal inadmissible because he had already agreed to the sentence in the second instance. The appellant argued for a re-evaluation of the legal qualification of facts, but the court noted that under the reintroduced plea bargaining system, the second-instance judge is not required to address acquittal causes or absolute nullities once the defendant renounces appeal grounds. Consequently, the court ruled that the appeal lacked valid grounds for review and dismissed it.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 1, comma 56, legge 103/2017: When an accused agrees to a sentence in the second instance and renounces appeal grounds, the second-instance judge's duty is limited to the unrenounced grounds, rendering appeals based on waived acquittal causes or nullities inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCHIAVO AURELIO nato a SALERNO il 03/10/1971 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 3789/24 Rilevato che Aurelio Schiavo è stato condannato alle pene di legge per il reato degli art. 110, 424, 61 n. 2 cod. pen., per aver incendiato un autocarro, con l'aggravante di aver causato un danno di rilevante entità (capo 1) e per il reato degli art. 81, 10, 513-bis cod. pen., per aver compiuto atti di concorrenza con violenza;
Rilevato che il fascicolo dev'essere definito de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché si tratta di ricorso avverso la sentenza emessa ai sensi dell'alt. 599-bis cod. proc. pen.; Rilevato che l'imputato ha lamentato la violazione di legge, la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione con riferimento all'omessa valutazione sulla corretta qualificazione giuridica dei fatti; Rilevato che l'imputato ha concordato la pena in appello con rinuncia ai motivi sulla responsabilità e che, in tema di "patteggiamento in appello" come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ad es.
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Pre