Ordinanza — n. 25679/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VINCENTIS PIETRO nato a TARANTO il 04/04/1966 avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIL_- rd ato avvissalln pa j udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 3662/24 Rilevato che Pietro De Vincentis è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 291- bis d.P.R. n. 43 del 1973; Rilevato che il fascicolo dev'essere definito de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché si tratta di ricorso avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25679/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE VINCENTIS PIETRO nato a TARANTO il 04/04/1966 avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIL_- rd ato avvissalln pa j udita la relazione svolta dal Consigliere UBALDA MACRI'; RG 3662/24 Rilevato che Pietro De Vincentis è stato condannato alle pene di legge per il reato dell'art. 291- bis d.P.R. n. 43 del 1973; Rilevato che il fascicolo dev'essere definito de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché si tratta di ricorso avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.;
Rilevato che l'imputato ha articolato un'unica censura per difetto di motivazione in ordine al diniego di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; Rilevato che l'imputato ha concordato la pena in appello e che, in tema di "patteggiamento in appello", come reintrodotto ad opera dell'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (ad es.
Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presiden