Ordinanza — n. 25636/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZA GIUSEPPE nato a BELMONTE MEZZAGNO il 05/12/1963 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse ch Giuseppe Piazza, che eccepisce la violazione di legge in relazione agli artt. 23 e 81 cod. pen., è inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto del tutto correttamente la Corte di appello, avendo assolto l'imputato dal reato di cui al capo A) - la cui pena era stata determinata dal Tribunale ex art. 81 cpv. cod. pen. - la pena per il residuo (e più grave) reato di cui al capo B) è stata rideterminata eliminando l'aumento di pena per la continuazione di cui all'indicato capo A), e applicando la riduzione di un terzo per la già riconosciute circostanze attenuanti generiche; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25636/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIAZZA GIUSEPPE nato a BELMONTE MEZZAGNO il 05/12/1963 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse ch Giuseppe Piazza, che eccepisce la violazione di legge in relazione agli artt. 23 e 81 cod. pen., è inammissibile perché manifestamente infondato, in quanto del tutto correttamente la Corte di appello, avendo assolto l'imputato dal reato di cui al capo A) - la cui pena era stata determinata dal Tribunale ex art. 81 cpv. cod. pen. - la pena per il residuo (e più grave) reato di cui al capo B) è stata rideterminata eliminando l'aumento di pena per la continuazione di cui all'indicato capo A), e applicando la riduzione di un terzo per la già riconosciute circostanze attenuanti generiche; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024.