Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25635/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25635/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25635/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZETTI STEFANO nato a OCCHIOBELLO il 20/01/1967 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Stefano Mazzetti, che eccepisce la violazione di legge in relazione all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, è inammissibile perché deduce censure di merito e, comunque, non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, con un apprezzamento fattuale immune da vizi logici, ha correttamente ribadito che, quanto all'elemento oggettivo, la determinazione dell'i.v.a. evasa è avvenuta non in base a un mero calcolo probabilistico, ma mediante metodo analitico, sulla base della documentazione acquisita, e, in relazione al dolo, che l'imputato non solo si è tardivamente attivato per cercare di reperire, tramite lo studio del commercialista, in prossimità del fallimento, la documentazione contabile, ciò che attesta la preordinazione dell'omessa dichiarazione all'evasione fiscale, ma nemmeno ha, sia pure parzialmente e tardivamente, pagato le imposte dovute, a conferma del dolo specifico di evasione; rilavato che il secondo motivo, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è inammissibile perché non solo è del tutto generico, ma non tiene conto del fatto che la pena è stata determinata nel minimo edittale e che la Corte d'appello ha riconosciuto, nella massima estensione, le circostanze attenuanti generiche, sicché detta pena non è suscettibile di ulteriore mitigazione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25635/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 5 d.lgs. n. 74 del 2000, è inammissibile perché deduce censure di merito e, comunque, non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, con un apprezzamento fattuale immune da vizi logici, ha correttamente ribadito che, quanto all'elemento oggettivo, la determinazione dell'i.v.a. evasa è avvenuta non in base a un mero calcolo probabilistico, ma mediante metodo analitico, sulla base della documentazione acquisita, e, in relazione al dolo, che l'imputato non solo si è tardivamente attivato per cercare di reperire, tramite lo studio del commercialista, in prossimità del fallimento, la documentazione contabile, ciò che attesta la preordinazione dell'omessa dichiarazione all'evasione fiscale, ma nemmeno ha, sia pure parzialmente e tardivamente, pagato le imposte dovute, a conferma del dolo specifico di evasione; rilavato che il secondo motivo, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è inammissibile perché non solo è del tutto generico, ma non tiene conto del fatto che la pena è stata determinata nel minimo edittale e che la Corte d'appello ha riconosciuto, nella massima estensione, le circostanze attenuanti generiche, sicché detta pena non è suscettibile di ulteriore mitigazione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.

Parole chiave

Generato dall'IA
sottrazione dell'iva elusione fiscale evasione all'obbligo di contribuzione dichiarazione fiscale tardiva arretrati d'imposta omissione del contribuente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZETTI STEFANO nato a OCCHIOBELLO il 20/01/1967 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di Stefano Mazzetti, che eccepisce la violazione di legge in relazione all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, è inammissibile perché deduce censure di merito e, comunque, non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, la quale, con un apprezzamento fattuale immune da vizi logici, ha correttamente ribadito che, quanto all'elemento oggettivo, la determinazione dell'i.v.a. evasa è avvenuta non in base a un mero calcolo probabilistico, ma mediante metodo analitico, sulla base della documentazione acquisita, e, in relazione al dolo, che l'imputato non solo si è tardivamente attivato per cercare di reperire, tramite lo studio del commercialista, in prossimità del fallimento, la documentazione contabile, ciò che attesta la preordinazione dell'omessa dichiarazione all'evasione fiscale, ma nemmeno ha, sia pure parzialmente e tardivamente, pagato le imposte dovute, a conferma del dolo specifico di evasione; rilavato che il secondo motivo, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è inammissibile perché non solo è del tutto generico, ma non tiene conto del fatto che la pena è stata determinata nel minimo edittale e che la Corte d'appello ha riconosciuto, nella massima estensione, le circostanze attenuanti generiche, sicché detta pena non è suscettibile di ulteriore mitigazione; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio