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Ordinanza — n. 25629/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for non-reiterable conditional suspension due to prior suspensions and negative sentencing factors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25629/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant had already received two conditional suspensions, making a third legally impossible under statutory norms. The lower court noted the defendant's prior non-mention of a specific offense as a negative factor under Article 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 166 c.p.s.; Art. 133 c.p.: The conditional suspension of the penalty cannot be reiterated for a third time if the defendant has already benefited from it twice, and prior negative sentencing factors preclude its application.

Parole chiave

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conditional suspension non-reiterable Article 166 Penal Code Article 133 Penal Code inadmissible appeal procedural costs fine recidiva nell'infrazione revoca della sospensione condizionale pene condizionali

Disposizioni normative citate

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Art. 166 c.p.s.
Art. 133 c.p.
Art. 616 c.p.p.
pen.; vista la memoria redatta dal difensore, che, nel ribadire le argomentazioni illustrate nel ricorso, non contiene profili di sostanziale novità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 133 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
pen.; vista la memoria redatta dal difensore, che, nel ribadire le argomentazioni illustrate nel ricorso, non contiene profili di sostanziale novità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRINCIOTTA SALVATORE VINCENZO nato a SANTAGATA DI MILITELLO il 03/04/1970 avverso la sentenza del 14/12/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Salvatore Vincenzo Princiotta, che deduce la violazione di legge in relazione all'omessa pronuncia sulla richiesta della sospensione condizionale della pena e/o dei benefici di legge, è inammissibile, avendo la Corte di merito rilevato che l'imputato ha già beneficiato, per un verso, della sospensione condizionale per due volte, sicché essa, per espresso dettato normativo, non è reiterabile per la terza volta, e, per altro verso, della non menzione in un'occasione, dopo la quale egli ha riportato un'ulteriore condanna, elemento, questo, evidentemente valutato negativamente ai sensi dell'art. 133 cod. pen.; vista la memoria redatta dal difensore, che, nel ribadire le argomentazioni illustrate nel ricorso, non contiene profili di sostanziale novità; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024.