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Ordinanza — n. 25627/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25627/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25627/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRIERO MARCO nato a AVELLINO il 09/10/1976 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; A Rilevato che il ricorso proposto da Marco Guerriero, che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., è inammissibile perché non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto attiene alla valutazione delle prove e a profili ricostruttivi del fatto e perché non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale, con una valutazione di fatto in maniera non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, ribadito la natura non dirimente delle denunce depositata dalla difesa in relazione al presunto reato di sostituzione di persona, di cui l'imputato sarebbe stato vittima, rilevando come l'eventuale furto delle sole credenziali parziali da utilizzarsi per l'accesso al cassetto fiscale da parte del contribuente non comporta comunque la possibilità di sostituirsi al Guerriero nella gestione della propria posizione tributaria; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 25627/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024.

Parole chiave

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inchiesta per frode fiscale esame degli atti fiscali garanzia fiscale appropriazione indebita di imposte alla fonte segreto fiscale frode fiscale in materia doganale

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRIERO MARCO nato a AVELLINO il 09/10/1976 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; A Rilevato che il ricorso proposto da Marco Guerriero, che deduce la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., è inammissibile perché non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto attiene alla valutazione delle prove e a profili ricostruttivi del fatto e perché non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale, con una valutazione di fatto in maniera non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, ribadito la natura non dirimente delle denunce depositata dalla difesa in relazione al presunto reato di sostituzione di persona, di cui l'imputato sarebbe stato vittima, rilevando come l'eventuale furto delle sole credenziali parziali da utilizzarsi per l'accesso al cassetto fiscale da parte del contribuente non comporta comunque la possibilità di sostituirsi al Guerriero nella gestione della propria posizione tributaria; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024.