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Ordinanza — n. 25625/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds for challenging factual findings on tax evasion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25625/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because it challenged the lower court's factual evaluation regarding tax evasion. The appellant argued a lack of motivation, but the court found the conviction based on found invoices logically implied the destruction of the missing copy. Consequently, the appeal was rejected as it improperly targeted non-censurable factual determinations.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot challenge the court's evaluation of evidence or factual reconstruction, as such matters are reserved for the trial court and are not subject to review for lack of motivation.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility factual evaluation review tax evasion conviction lack of motivation defense Cassation procedural limits censura dell'apprezzamento delle prove lacune probatorie accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
274862-01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
274862-01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
art. 616 cod. proc. pen
274862-01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862-01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORROVECCHIO CALOGERO nato a RIESI il 22/10/1954 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO CORBETTA; Rilevato che il ricorso proposto da Calogero Porrovecchio, che deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità, è inammissibile perché non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto attiene alla valutazione delle prove e a profili ricostruttivi del fatto e perché non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, avendo la Corte territoriale, con una valutazione di fatto in maniera non manifestamente illogica - e quindi non censurabile in sede di legittimità-, ribadito l'istituzione della contabilità e il conseguente occultamento, desunto dal fatto che alcune fatture rilasciate dalla ditta dell'imputato erano state trovate presso terzi, in ciò facendo corretta applicazione del principio - con il quale il ricorrente omette di confrontarsi - secondo cui, poiché la fattura deve essere emessa in duplice esemplare, il rinvenimento di uno di essi presso il terzo destinatario dell'atto può far desumere che il mancato rinvenimento dell'altra copia presso l'emittente sia conseguenza della sua distruzione o del suo occultamento (Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Vitali, Rv. 274862-01); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q.

MI. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024.